Pubblicazione Contributi Annuali PA

LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

La Legge 4 agosto 2017, n. 124 (cd. Legge concorrenza) all’art 1, comma 125, ha introdotto l’obbligo per “associazioni, onlus e fondazioni” di rendere pubblici, tramite il proprio sito, i contributi di oltre 10.000 € ricevuti da PA “A decorrere dall’anno 2018…” ed entro il “28/02 di ogni anno”, pena la restituzione delle somme.

 

125. A decorrere dall’anno 2018, i soggetti di cui all’articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i
soggetti di cui all’articolo 137 del codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche’ le associazioni, le
Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le
pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all’articolo 2-bis
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche’ con societa’
controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da
pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni
quotate in mercati regolamentati e le societa’ da loro partecipate, e
con societa’ in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che
emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa’ da
loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei
propri siti o portali digitali, le informazioni relative a
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi
economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche
amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente. Le
imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e
comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche
amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a
pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di
esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio
consolidato. L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione
delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al
periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle
amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli
obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 26 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo
sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di
previsione delle amministrazioni originariamente competenti per
materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai
prescritti obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 26 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo
periodo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al fondo per la lotta alla poverta’ e all’esclusione
sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre
2015, n. 208.
126. A decorrere dall’anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di
cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si
applicano anche agli enti e alle societa’ controllati di diritto o di
fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello
Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali,
nella nota integrativa del bilancio. L’inosservanza di tale obbligo
comporta una sanzione pari alle somme erogate.
127. Al fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti,
l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove
l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi
retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere
ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel
periodo considerato.
128. All’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove i
soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla
stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di
persone fisiche o giuridiche, vengono altresi’ pubblicati i dati
consolidati di gruppo».
129. All’attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a
128 le amministrazioni, gli enti e le societa’ di cui ai predetti
commi provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’elenco dei contributi ricevuti dalla nostra associazione è consultabile dai seguenti link:

Comunicazione somme ricevute dalla PA 2017

Comunicazione somme ricevute dalla PA 2018

Comunicazione somme ricevute dalla PA 2019

Comunicazione somme ricevute dalla PA 2020

Comunicazione somme ricevute dalla PA 2021

Comunicazione somme ricevute dalla PA 2022

Comunicazione somme ricevute dalla PA 2023